Il
12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che
(recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i
controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione
invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come
climatizzatori. Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far
effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di
applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella
manutenzione ai fini della sicurezza ci
si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della
caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o,
in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del
fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla
periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.
Spetta comunque al
manutentore, presa visione dello stato dell'apparecchio e/o
dell'impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno
effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in
sicurezza.
Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza
energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo
combustione”) si applicano le periodicità della tabella sottostante, che possono essere così riassunte:
i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e
100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di
piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è
alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a
gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW
i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs. 192/2005 e 311/2006) prevedevano per le caldaie fino a 35 kw controlli sull’efficienza a cadenza:
- Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
- Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
- Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)
Ora
per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a
due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza
distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa
(naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).
Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia
ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti).
E’ importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le
carenze informative.
Va inoltre precisato che il
Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che
non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base
dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte
le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana,
Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore
dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per
garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR
assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
Tabella 1
CALDAIE
|
|||
Tipologia Impianto
|
Alimentazione
|
Potenza termica [kW]
|
Cadenza controlli di efficienza energetica
|
Impianti con generatore di calore a fiamma
|
A combustibile liquido o solido
|
10 < P < 100
|
Ogni 2 anni
|
P > 100
|
Ogni anno
|
||
A gas, metano o GPL
|
10 < P < 100
|
Ogni 4 anni
|
|
P > 100
|
Ogni 2 anni
|
Novità
importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che in molte regioni
sono affidate a enti o società di proprietà pubblica o aziende private.
Nel nuovo regolamento si stabilisce che “l’accertamento del rapporto di
controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo
responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”. Quindi le ispezioni
cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a)
impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi
elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine
frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.
Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli di efficienza energetica, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni.
Ricordiamo che, oltre all’effettuazione dei controlli di efficienza energetica, è obbligatorio pagare periodicamente il ticket, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni.
Fonte:Federconsumatori
Per maggiore chiarezza si riportano anche le indicazioni fornite dalla ditta Knez
Il nuovo Decreto DPR 74/13, si compone di vari articoli, in particolare l’articolo 7 parla di MANUTENZIONE e l’articolo 8 parla di CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA le cui frequenze sono riportate nell’ALLEGATO A.
Nell’articolo 7 ( CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ), nel punto 2 è riportato chiaramente che le operazioni di controllo e manutenzione DEVONO essere eseguite secondo le istruzioni del costruttore dell’impianto (evento molto raro) o del FABBRICANTE DELL’APPARECCHIO A GAS.
Il “NUOVO DECRETO DPR 74/13” (vedi Art. 7. Commi 1. e 2.) prescrive chiaramente che, per quanto riguarda la frequenza delle operazioni di manutenzione degli apparecchi bisogna sempre fare riferimento alle scadenze e le modalità che vengono previste ed indicate nel libretto di istruzioni messo a disposizione delle Case Costruttrici dei rispettivi apparecchi, a meno che l'installatore dell'impianto stesso non abbia indicato disposizioni diverse.
E' evidente, infatti, che soltanto i Costruttori degli apparecchi conoscono, ai fini della SICUREZZA, quali operazioni di manutenzione hanno bisogno i generatori da loro stessi costruiti.
Tali esigenze di sicurezza, infatti, sono salvaguardate dalla Legge 46/90 e Decreto Ministeriale 37/08, ed evidentemente non possono assolutamente essere derogate o scavalcate da provvedimenti legati al campo dell'efficienza energetica.
A tal proposito segnaliamo che quasi TUTTI i costruttori europei di apparecchi a gas stabiliscono, nei libretti per l’uso e la manutenzione dei propri generatori (sia caldaie che scaldabagni), che il controllo e la manutenzione dell'apparecchio deve avvenire perlomeno con frequenza ANNUALE.
Per maggiore chiarezza si riportano anche le indicazioni fornite dalla ditta Knez
Il nuovo Decreto DPR 74/13, si compone di vari articoli, in particolare l’articolo 7 parla di MANUTENZIONE e l’articolo 8 parla di CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA le cui frequenze sono riportate nell’ALLEGATO A.
Nell’articolo 7 ( CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ), nel punto 2 è riportato chiaramente che le operazioni di controllo e manutenzione DEVONO essere eseguite secondo le istruzioni del costruttore dell’impianto (evento molto raro) o del FABBRICANTE DELL’APPARECCHIO A GAS.
Il “NUOVO DECRETO DPR 74/13” (vedi Art. 7. Commi 1. e 2.) prescrive chiaramente che, per quanto riguarda la frequenza delle operazioni di manutenzione degli apparecchi bisogna sempre fare riferimento alle scadenze e le modalità che vengono previste ed indicate nel libretto di istruzioni messo a disposizione delle Case Costruttrici dei rispettivi apparecchi, a meno che l'installatore dell'impianto stesso non abbia indicato disposizioni diverse.
E' evidente, infatti, che soltanto i Costruttori degli apparecchi conoscono, ai fini della SICUREZZA, quali operazioni di manutenzione hanno bisogno i generatori da loro stessi costruiti.
Tali esigenze di sicurezza, infatti, sono salvaguardate dalla Legge 46/90 e Decreto Ministeriale 37/08, ed evidentemente non possono assolutamente essere derogate o scavalcate da provvedimenti legati al campo dell'efficienza energetica.
A tal proposito segnaliamo che quasi TUTTI i costruttori europei di apparecchi a gas stabiliscono, nei libretti per l’uso e la manutenzione dei propri generatori (sia caldaie che scaldabagni), che il controllo e la manutenzione dell'apparecchio deve avvenire perlomeno con frequenza ANNUALE.
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