Nuova rilevante pronunciata dalla terza
sezione civile della Corte di Cassazione sulle responsabilità del
condominio e delle imprese nel caso di furto in appartamento, si tratta
della sentenza 1890/ 2013 che, oltre a ripercorrere il percorso
logico/giuridico che ha portato il giudice di secondo grado a quella
pronuncia, risolve anche questioni che possono essere definite di rito e
riguardano l’introduzione del ricorso in Cassazione.
La situazione era di sicuro eccezionale
infatti il ricorrente aveva subito il furto in appartamento e l’ingresso
in casa dei ladri era stato agevolato dai ponteggi per i lavori in
corso nel condominio stesso.
Per questo motivo il ricorrente aveva
agito in tutela per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio
e dell’impresa che aveva montato i ponteggi stessi. La sentenza di
primo grado pronunciata dal tribunale di Milano aveva accolto i motivi
del ricorrente, ma la stessa sentenza era stata impugnata dall’impresa e
dal condominio e in secondo grado la sentenza è stata riformata in
favore degli appellanti.
Da qui il ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto la
richiesta del ricorrente non già perché il condominio e l’impresa
avevano adottato tutti i provvedimenti necessari ad evitare i furti, ma
bensì perché vi era stata una delibera condominiale, a cui aveva
partecipato anche il ricorrente, in cui per eccessiva onerosità
l’assemblea aveva rinunciato all’installazione dei sistemi di allarme
sul ponteggio.
E’ stato infatti dimostrato che
l’impresa aveva sollecitato l’installazione dell’antifurto proprio
perché il ponteggio poteva facilitare l’ingresso di malintenzionati, ma
l’assemblea condominiale non aveva aderito a tale sollecitazione. Il
ricorrente d’altronde, pur essendo presente all’adunanza, anche in tale
sede non aveva manifestato in alcun modo contrarietà alla posizione
espressa dall’assemblea.
Non bastasse ciò, la Corte di Cassazione
ha rigettato il ricorso anche perché i preziosi rubati erano mal
custoditi infatti, nonostante l’ingente valore, erano contenuti in una
scatola nell’armadio e non in una cassaforte o in un blindato. La Corte
di Cassazione nella pronuncia in oggetto valuta anche le questioni di
rito ovvero i vizi nell’introduzione del ricorso stesso perché nel
ricorso non sono indicate le norme di legge che secondo il ricorrente
sarebbero state violate e non sono ben precisati i motivi di censura
della motivazione della sentenza di secondo grado. Afferma infatti la
Cassazione che la legge individua una serie di motivi di critica verso
la motivazione, ma questi tra di loro sono alternativi e non possono
essere richiamati tutti in contemporanea lasciando poi al giudice la
discrezione nello scegliere il vizio da cui è colpita la motivazione. I
vizi previsti sono “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione”,
questi stessi secondo la Corte possono essere chiamati in uno stesso
giudizio solo per proposizioni diverse della stessa sentenza, ma non
genericamente riferibili alla motivazione in toto perché un’omessa
motivazione è in contraddizione con un’ insufficiente o contraddittoria
motivazione.

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