Il
D.Lgs. 81/08 si apllica in tutti i luoghi di lavoro e quindi anche nei
condomini. Nasce quindi il dubbio di quali documenti bisogna redarre e
chi è il responsabile di tali impellenze.
Il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, nel suo
sito ufficiale ha risposto ad alcuni quesiti facendo un pò di chiarezza
in merito.
Il primo dubbio da chiarire e se il condominio si deve dotare di DVR e di DUVRI.
Il
DVR è il documento, a carico del “datore di lavoro”, che si occupa
della valutazione dei rischi specifica dei lavoratori di un’attività
lavorativa. In presenza a lavoratori dipendenti il processo di
valutazione dei rischi è sempre obbligatorio; è bene che questo processo
produca una relazione cartacea che dimostri l’assolvimento
dell’obbligo, ma questa relazione non è il DVR. La redazione del DVR
diventa obbligatoria solo oltre i 10 dipendenti (art.29 comma 5), oppure
nei cantieri edili (dove, ai sensi dell’art.89 comma 1 lettera h,
prende il nome di POS: Piano Operativo di Sicurezza); se i dipendenti
sono meno di 10 basta fare un'autocertificazione dove si afferma di aver
valutato i rischi e di aver fatto le dovute operazioni per ridurre gli
aventuali rischi.Il
DUVRI è invece richiesto a qualunque “datore di lavoro” che, in qualità
di committente, affidi nella propria azienda lavori ad imprese
appaltatrici o lavoratori autonomi; il documento è previsto dal
legislatore per evitare o ridurre le interferenze (cioè i “contatti
rischiosi”) tra i lavoratori del committente e gli esecutori delle opere
in appalto, senza entrare nel merito dei rischi specifici, contemplati
invece nella valutazione dei rischi della singola attività lavorativa.
Entrambi
i documenti (DVR oltre i 10 dipendenti e DUVRI) sono obbligo giuridico,
sanzionabile, in capo alla figura del “datore di lavoro”.
Fatte
queste considerazione diventa chiaro che il condominio non è obbligato a
redarre il DVR perchè sprovvista di lavoratori dipendenti o perchè in
numero inferiore a quelli previsti per legge (difficilmente troveremo
casi in cui risultino assunti più di 10 lavoratori). La presenza di
lavoratori dipendenti comporta l'informazione, la formazione e la
dotazione di DVR per gli stessi e la redazione dell'autocertificazione
valutativa dei rischi.
La
redazione del DUVRI è invece in funzione dalla presenza o meno di
lavoratori dipendenti; la presenza di lavoratori impone, al condominio,
la redazione del documento.
E' sempre necessario rispettare le indicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 nel caso di lavori edilio o di ingegneria civile.
Ma chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
l
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, con la
circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini va
individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore e
che per lavoratori dipendenti vanno intesi i “lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato” cioè, come specificato con la
circolare 5 marzo 1998 n. 30, otre che ai portieri, anche a tutti i
lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un
condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (es.
custodi, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) e comunque conformi
alla definizione di “lavoratore” data dall’art. 2, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 81/08.
di Loiaconi Santo
Fonte: www.lavoro-sicurezza.info

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