L'Imu cancella l'Irpef fondiaria. Con la conseguenza che non è tenuto a
presentare la dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede
solo redditi sostituiti dall'Imu. L'imposta municipale che ha preso il
posto della vecchia Ici ingloba, infatti, già in sé la quota di Irpef
fondiaria (comprensiva delle relative addizionali regionali e comunali)
un tempo dovuta.
I contribuenti potranno quindi tirare un sospiro di
sollievo. Perché se l'immobile su cui si è pagato l'Imu a giugno e
dicembre 2012 non è locato, nulla sarà ulteriormente dovuto al fisco in
termini di Irpef fondiaria.
La regola di carattere generale
subisce però alcune eccezioni per le quali l'effetto sostitutivo non si
produce. Dagli immobili posseduti dalle società (soggetti passivi Ires)
ai redditi agrari, dai canoni di locazione degli immobili se il
proprietario non ha scelto il regime di cedolare secca, ai redditi
derivanti da immobili non produttivi di reddito fondiario.
Lo ha
precisato l'Agenzia delle entrate nella circolare n. 5 di ieri. La nota,
in vista delle prossime scadenze fiscali, chiarisce il rapporto tra
Irpef e Imu, il cui avvio, com'è noto, previsto per il 2014, è stato
sperimentalmente anticipato dal governo Monti al 2012.
Fermo
restando il principio generale secondo cui l'Imu sostituisce l'Irpef per
la componente immobiliare, la circolare chiarisce che i contribuenti
dovranno comunque indicare nel modello 730/2013 o Unico persone fisiche
2013, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati, i dati
relativi a tutti gli immobili posseduti, compresi quelli su cui si è già
pagata la cedolare secca o l'Imu.
Oltre ai casi particolari
sopra menzionati, la circolare prende espressamente in considerazione
l'ipotesi di un immobile che sia stato dato in locazione solo per una
parte del periodo di imposta (2012). In questo caso l'Imu sostituisce
l'Irpef e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola
parte del periodo d'imposta in cui l'immobile non è stato locato. Per
il periodo di tempo in cui l'immobile è stato dato in affitto, invece,
il relativo reddito fondiario sarà soggetto a Irpef e alle addizionali
calcolate con le regole ordinarie.
Anche sugli immobili inagibili
sarà dovuta solo l'Imu. La circolare firmata dal direttore dell'Agenzia,
Attilio Befera, precisa che, anche se in caso di inagibilità l'Imu è
dovuta in misura ridotta (per via dell'abbattimento al 50% della base
imponibile) l'immobile non può comunque essere considerato esente
dall'Imposta municipale, con la conseguenza che si produrrà ugualmente
l'effetto sostitutivo dell'Irpef.
Effetti sulla base imponibile
Irpef. La circolare chiarisce che il principio di sostituzione incide
anche sul raggiungimento della soglia di 500 euro di reddito fondiario
al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del Tuir,
l'imposta non è dovuta. «Considerato che i redditi derivanti da immobili
non affittati o non locati per i quali è dovuta solo l'Imu non
concorrono alla formazione della base imponibile Irpef», l'Agenzia delle
entrate avverte che nel verificare il superamento del limite di 500
euro non si dovranno considerare i redditi degli immobili per i quali è
dovuta solo l'Imu.
Immobili esenti da Imu. Il rovescio della
medaglia del principio secondo cui l'Imu assorbe l'Irpef fondiaria è che
gli immobili esenti dall'imposta municipale restano assoggettati alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali.
Locazione di una
parte dell'abitazione principale. Nel caso in cui un proprietario abbia
dato in locazione una parte della propria abitazione principale, le
Entrate hanno ritenuto applicabile la sola Imu quando l'importo della
rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di
locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel
suo intero ammontare in caso di opzione per la cedolare secca). Sono,
invece, dovute sia l'Imu che l'Irpef (o la cedolare secca) qualora il
canone risulti superiori alla rendita catastale rivalutata del 5%.
di Francesco Cerisano
Fonte: Professionisti.it
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