La cassazione ha stabilito che l'avviso di rettifica così motivato, in assenza della legazione dell'atto pubblico richiamato, sia nullo. I giudici di Reggio Emilia vanno oltre e stabiliscono che anche gli atti utilizzati dall'Agenzia del Territorio nella stima comparativa vadano allegati (o alternativamente riprodotti nel proprio contenuto essenziale). La difesa erariale aveva sostenuto che il criterio comparativo, inteso come motivazione dell'alto, non richieda l'allegazione documento richiamato. Infatti, secondo quanto stabilito anche dalla cassazione, risulta sufficiente il richiamo degli estremi degli atti di riferimento comparati con indicazione dei valori catastali. "La giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale", osservano i giudici provinciali, "non è pertinente ai fini della decisione del presente ricorso". Infatti, la mancata allegazione degli atti richiamati non manifesta un vizio di motivazione una violazione al diritto di difesa; bensì comporta la violazione dell'articolo 52, comma due-bis del d.p.r. numero 131/86, che dispone l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato a meno che nella motivazione dell'avviso stesso non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Fonte: ItaliaOggi del 12 marzo 2013

Nessun commento:
Posta un commento