venerdì 15 marzo 2013

IL CONDOMINIO FA LO SCONTO FISCALE

Lo sconto fiscale arriva anche in condominio, o meglio, dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 per le spese sostenute la detrazione fiscale passa dal 36% al 50% per un importo massimo di Euro 96 mila. Per spese sostenute si intendono quegli esborsi economici che i condomini affrontano quando, in condominio, sulle parti comuni, vengono effettuati degli interventi o eseguite delle opere sia di manutenzione ordinaria sia di manutenzione straordinaria, recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. In relazione a dette spese è consentita al proprietario dell'immobile una detrazione del 50% fino al 30 giugno di quest'anno per un importo complessivo non superiore a Euro 96 mila per unità immobiliare. Ciò significa che, a fronte di una spesa di Euro 5 mila per il rifacimento, per esempio, della facciata o del tetto del condominio, il Fisco nell'arco dei prossimi 10 anni restituirà al contribuente Euro 2.500, detraendole dalle imposte dovute.


L'iter per effettuare i lavori e beneficiare dello sconto
Per poter usufruire di questa detrazione - che dal 1° luglio 2013 tornerà a essere del 36% su una spesa massima di Euro 48 mila - è necessario che il condominio approvi i lavori e scelga l'impresa a cui affidare l'esecuzione dell'opera. La scelta dell'impresa riveste una grande importanza. Non sarà tanto rilevante l'offerta al “migliore prezzo”, quanto la capacità finanziaria e la serietà della società, perché, in caso di vizi o difetti, una impresa solida sarà in grado di garantire il rifacimento dei lavori mal eseguiti o, eventualmente, il risarcimento dei danni subiti dal condominio. Altrettanto importante sarà nominare un direttore dei lavori che verifichi periodicamente il buon andamento dei lavori, il loro stato di avanzamento, la loro conformità con quanto stabilito nel capitolato esecutivo e il rispetto dei termini di consegna. Dovrà anche riferire immediatamente all'amministratore eventuali errori che dovesse riscontrare nell'esecuzione dell'opera in modo tale da potervi porre rimedio, senza ostacolare il buon esito e i tempi di consegna. Dovrà, inoltre, eseguire il collaudo finale che consentirà all'amministratore, in caso di esito positivo, di saldare all'impresa i pagamenti rimasti ancora in sospeso.
Dopo questo primo, ma fondamentale, passaggio, i condomini decideranno come suddividere la spesa preventivata, ovvero le rate e il periodo più o meno corto di riscossione delle stesse, anche e soprattutto in virtù della imminente scadenza del 31 giugno 2013. L'amministratore dovrà seguire i lavori anche sotto il profilo fiscale proprio per consentire al condomino-contribuente di beneficiare dell'agevolazione fiscale. E, infatti, ultimati i lavori e pagata l'impresa, l'amministratore dovrà rilasciare al condomino una certificazione in cui attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione fiscale e la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle proprietà immobiliari del condomino, calcolata in base ai millesimi.

Modalità di pagamento delle spese sostenute
Le spese per le quali si chiede la detrazione devono essere fatturate al condominio e pagate dall'amministratore esclusivamente tramite bonifico bancario o postale in base al principio di cassa (anno di pagamento). Nella relativa ricevuta dovranno essere indicati: la causale del versamento, il codice fiscale del condominio e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Nulla vieta che gli importi, invece di essere versati direttamente dal singolo condomino, vengano finanziati dalla banca a cui il condominio ha chiesto un finanziamento, magari in considerazione della entità della spesa, oppure provenga da un fondo precedentemente stanziato dal condominio per far fronte alle spese straordinarie.

Ciò che rileva, ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'amministratore, è che il condomino sia in regola con i pagamenti. Ciò significa che, se il condomino è moroso, l'amministratore non gli rilascerà la certificazione per detrarre una spesa che non ha corrisposto.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: differenze
La normativa fiscale, con riferimento alle parti comuni degli edifici condominiali, ammette al beneficio fiscale anche le spese sostenute per le opere di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura della facciata o la sostituzione delle piastrelle di rivestimento. Orbene, dette opere per il comune sentire giuridico, soprattutto se la spesa è di notevole entità, sono considerate di manutenzione straordinaria.

La giurisprudenza, infatti, considera opere di manutenzione ordinaria quegli interventi necessari per conservare la cosa comune in uno stato di normalità e per mantenere in efficienza gli impianti esistenti, come per esempio le spese per i consumi della forza motrice, dell'energia elettrica e dell'acqua, per l'acquisto del combustibile, per la pulizia delle parti comuni. Sono, invece, considerate spese di straordinaria manutenzione le cosiddette spese di proprietà, ossia quelle relative all'installazione di un bene, quelle necessarie alla manutenzione straordinaria degli impianti ovvero tutte quelle spese che tendono a conservare nel tempo o a ricostruire o rinnovare la struttura di un bene o di un impianto comune, come, per esempio, la sostituzione della caldaia, il rifacimento del tetto, delle scale e della facciata.

Le due definizioni, quella fiscale e quella giuridica, sembrano, quindi, non collimare. Allora, in sede deliberante sarà, forse, meglio qualificare anche dette spese come straordinarie e approvarle, se di notevole entità, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 4, cod. civ. piuttosto che incorrere in delibere potenzialmente impugnabili per mancanza del quorum.

di Paola Pontanari

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