Ricordiamo, preliminarmente, che la registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili può avvenire:
1) recandosi fisicamente, prima, presso la banca, le poste ecc…. per effettuare il versamento dell’imposta di registro tramite il modello F23 e, poi, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per presentare il contratto, il modello 69 debitamente compilato e copia del modello F23 attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di registro dovuta;
2) per via telematica, dopo essersi registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate tramite il sistema Entratel o Fisconline, utilizzando i diversi software scaricabili dal sito web dell’Agenzia delle Entrate
3) direttamente on line, utilizzando – a seconda dei casi – le diverse applicazioni “Locazioni web”, “SIRIA web” e “IRIS web”.
Fino all’entrata in vigore della L. 44/2012, erano obbligati ad usare la procedura telematica di registrazione solo i soggetti possessori di almeno 100 unità immobiliari, dall’entrata in vigore di tale norma l’obbligo di utilizzo della procedura telematica di registrazione del contratto di locazione si estende a: – tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari; – gli agenti di affari in mediazione iscritti al ruolo (oggi Registro imprese/REA) di cui alla L.n.39/89 e successive modifiche. Per tutti gli altri soggetti, invece, resta la possibilità di scegliere se registrare il contratto di locazione secondo la procedura tradizionale, ovvero se avvalersi della modalità telematica.
I possessori di almeno 10 unità immobiliari possono operare la registrazione telematica, sia direttamente, che avvalendosi di soggetti delegati, in possesso di adeguata capacità tecnica, sia tramite gli intermediari abilitati. Tra i soggetti abilitati, con un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. 2012/115039) sono stati inclusi anche gli iscritti all’albo professionale dei periti industriali laureati in possesso della specializzazione in edilizia.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di registrare il contratto di locazione grava sempre su entrambe le parti contraenti, il contratto di locazione deve essere registrato esclusivamente attraverso procedure telematiche soltanto nel caso in cui a richiedere la registrazione sia il possessore delle 10 unità immobiliari, mentre l’obbligo di utilizzare la procedura telematica non sussiste (ma il ricorso ad essa è comunque possibile) ove la registrazione venga richiesta dalla controparte, che non sia in possesso di altrettante unità immobiliari.
Far diventare la registrazione telematica un obbligo per piccoli proprietari può diventare però un’enorme complicazione, oltre che tradursi in un aggravio di costi inutili. Molti proprietari sono soliti curare personalmente la registrazione dei propri contratti e non è detto che tutti sono esperti informatici. Per non parlare delle difficoltà delle persone anziane, abituate da decenni alla compilazione del loro contratto e alla registrazione “cartacea” direttamente all’Agenzia. Questi saranno, quindi, costretti a imparare l’uso del computer oppure a rivolgersi al proprio commercialista, o agente di affari in mediazione, o organizzazioni della proprietà edilizia, geometri ed ora anche i periti industriali, con conseguente aggravio di costi, che andranno alle numerose imposte che già gravano sul “bene casa”.
Fonte: amministratore delegato Borsa immobiliare Napoli
www.denaro.it
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