venerdì 10 maggio 2013

PASSAGGI DI PROPRIETA' E DOVERI DI CHI VENDE

Capita spesso che nel caso di vendita di un appartamento situato in condominio le parti si dimentichino di avvisare l’amministratore condominiale dell’intervenuto passaggio di proprietà.
Eppure con detto trasferimento muta automaticamente la composizione della compagine condominiale, in quanto al vecchio condomino (proprietario) si sostituisce un nuovo proprietario (e dunque anche condomino). 

Ciò comporta che, a partire dalla data del rogito sottoscritto dinanzi al notaio, l’amministratore sarebbe tenuto a inviare l’avviso di convocazione assembleare al nuovo condomino (e non più al vecchio proprietario) e sempre a quest’ultimo dovrebbe richiedere il pagamento delle spese condominiali maturate a partire da quella data (e non più anche al vecchio condomino).
Invero è sempre stato incerto quale delle parti della compravendita, al di là dei doveri di cortesia, avesse l’obbligo giuridico di avvisare l’amministratore condominiale dell’intervenuto trasferimento della proprietà (così come di altro diritto reale sul medesimo immobile). Da questo punto di vista importanti novità sono state apportate dal nuovo art. 63 disp. att. c.c. introdotto dalla legge n. 220/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici e che entrerà vigore dalla metà del prossimo mese di giugno.
La nuova disposizione di legge prevede, infatti, che il condomino che venda un’unità immobiliare sita in condominio resti obbligato solidalmente con l’acquirente per i contributi maturati successivamente al trasferimento della proprietà e fino al momento in cui sia stata trasmessa all’amministratore condominiale copia autentica del relativo titolo. D’ora in avanti, quindi, chi vende, o comunque trasferisce la proprietà o altro diritto reale, non potrà disinteressarsi del tutto delle vicende condominiali successive alla cessione del diritto, essendo tenuto in via prudenziale a comunicare formalmente all’amministratore la vicenda del suo trasferimento e, quindi, il mutamento della compagine condominiale (anche perché l’amministratore possa più agevolmente provvedere al nuovo incombente dell’aggiornamento del registro dell’anagrafe dei condomini).
In caso contrario il condomino che cede il diritto rischierà di essere chiamato al pagamento degli oneri maturati successivamente al trasferimento del medesimo ed eventualmente non versati dall’avente causa, ovvero dal nuovo condomino.
Il nuovo art. 63 disp. att. c.c., infatti, ha introdotto una specifica ipotesi di solidarietà tra venditore e acquirente relativamente all’obbligazione di pagamento dei contributi condominiali, che può essere in qualche modo interrotta soltanto con l’invio all’amministratore della copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto sull’unità immobiliare.
Fino a quel momento, quindi, l’amministratore potrà chiedere il versamento delle spese comuni a entrambe le parti e, considerando che il più delle volte quest’ultimo non sarà al corrente della compravendita, sarà altamente probabile che ne chieda il pagamento a quello che ritiene essere il condomino, ovvero al venditore. Si tratta quindi sicuramente di un ottimo espediente per fare in modo che il vecchio condomino informi l’amministratore condominiale del passaggio di proprietà relativo all’unità immobiliare.

Fonte: ItaliaOggi del 29/04/2013

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